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Il risarcimento del danno biologico iure successionis in favore degli eredi

Gli eredi possono ottenere il risaricmento del danno biologico iure successionis patito dal loro stretto congiunto.

L'ammontare del danno biologico non può essere quantificato con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma deve essere liquidato con riferimento  alla sua durata effettiva, sempre che intercorra un apprezabile lasso temporale tra il sinistro che ha causato le lesioni fisiche e il decesso.

Pertanto, il danno bologico iure successione deve essere commisurato alla inabilità temporanea del defunto, e cioè in riferimento al numero di giorni che sono intercorsi fra la data del sinistro e quella della morte.

In questo caso, per adeguare l'ammontare del danno biologico alle circostanze del caso concreto, il danno da inabilità temporanea dovrà essere quantificato, tenendo in considerazione che il pregiudizio subito dalla vttima del sinistro, pur essendo di natura temporanea, è di massima rilevanza nella sua entità e intensità, in quanto la lesione dell'integrità psico - fisica è di grado talmente elevato da non essere suscettibile di recupero (Cass. civ. n. 15491/2014).

La prova del credito nella procedura fallimentare

Le fatture e le bolle di accompagnamento non costituiscono prova del credito nel procedimento di ammissione al passivo fallimentare, in quanto trattasi di documenti privi di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. civ. SS.UU. n. 4213/2013)

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