Secondo il conoslidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il diritto del lavoratore alla retribuzione non spetta nei periodi compresi fra la data di sospensione del'attività produttiva e la data di dichiarazione del fallimento del datore di lavoro e fra quest'ultima e la definitiva manifestazione del curatore falimentare di sciogliersi dal rapporto di lavoro.
In questi periodi, infatti, pur essendo formalmente in essere il rapporto, manca la prestazione lavorativa.
Tale principio, tuttavia, non trova applicazione nei casi di illegittima interruzione del rapporto di lavoro, nei quali l'obbligo retributivo è riconducibile agli effetti risarcitori conseguenti alla condotta inadempiente del datore di lavoro che abbia illegittimamente licenziato il lavoratore.
In questi casi, il lavoratore non ha dirtto soltanto all'accertamento della illegittimità del licenziamento, ma anche, nonostante la mancanza di ogni prestazione lavorativa, al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione.
Consegue l'ammissione al passivo fallimentare delle spettanze retributive a titolo risarcitorio maturate dal lavoratore a seguito del licenziamento dichiarato illegittimo (Corte d'Appello Napoli n. 4085/2015).