Clausola sociale del ccnl inserita nei bandi di gara d'appalto

Il lavoratore conserva il diritto di impugnare il licenziamento illegittimo intimato dall'appaltatore uscente in caso di passaggio alle dipendenze dell'appaltatore subentrante a seguito di gara d'appalto.

Quando il contratto collettivo prevede nell'ipotesi di cessazione dell'appalto una serie di procedure per favorire il passaggio dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore subentrante, a seguito dell'assunzione si costituisce un nuovo rapporto di lavoro fra i lavoratori e la nuova impresa appaltatrice.

La costituzione del nuovo rapporto di lavoro non incide sul diritto del lavoratore ad impugnare il licenziamento illegittimo intimatogli dal datore di lavoro originario (appaltatore uscente) a seguito della cessazione dell'appalto.

La clasuola sociale inserita nel contratto collettivo e riprodotta nel bando di gara finalizzata a favorire l'occupazione della forza lavoro si aggiunge alla tutela apprestata dall'ordinamento a favore del lavoratore contro il licenziamento illegittimo e la successiva assunzione da parte dell'appaltatrice subentrante non implica in maniera univoca la volontà del lavoratore di rinunciare al diritto di impugnare l'atto di recesso (Cass. civ. n. 2014/2020).

 

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